Descrizione
Si informa la cittadinanza che a far data dal 16 ottobre scorso entra in vigore l'ordinanza sindacale precedente al divieto assoluto di abbruciamenti. Nello specifico l'ordinanza n.13/22 prevede che:
È consentito il raggruppamento e l’abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali o loro residui connessi all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 185, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., effettuate sul luogo di produzione, attenendosi alle seguenti modalità:
- il materiale, raccolto in piccoli mucchi dovrà essere bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell’ambito del terreno;
- il quantitativo di esclusivo materiale vegetale da bruciare, per ogni fondo, non deve essere superiore a tre (3) metri stero per ettaro;
- i cumuli da accendere dovranno essere predisposti il più lontano possibile da abitazioni e/o simili, in modo da non arrecare disagio al vicinato;
- durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, dovrà essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- l’accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
l’abbruciamento dovrà essere effettuato:
- dall’ alba alle ore 10,00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per una distanza inferiore a mt. 100;
- per le rimanenti zone agricole del territorio comunale dalleore 10,00 alle ore 17,00.
Alla scadenza dell’orario predetto non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti.
Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2024, 09:12