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Descrizione
DOPO IL 20 SETTEMBRE 2023, È CONSENTITO il raggruppamento e l’abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali o loro residui CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE di cui all’art. 185, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., effettuate sul luogo di produzione, attenendosi alle seguenti modalità:
- il materiale, raccolto in piccoli mucchi dovrà essere bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell’ambito del terreno;
- il quantitativo di esclusivo materiale vegetale da bruciare, per ogni fondo, non deve essere superiore a tre (3) metri stero per ettaro;
- i cumuli da accendere dovranno essere predisposti il più lontano possibile da abitazioni e/o simili, in modo da non arrecare disagio al vicinato;
- durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, dovrà essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- l’accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
-
l’abbruciamento dovrà essere effettuato:
- dall’ alba alle ore 10,00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per una distanza inferiore a mt. 100;
- dalle ore 10,00 alle ore 17,00 per le rimanenti zone agricole del territorio comunale . - alla scadenza dell’orario predetto non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti.
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Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2023, 15:10